Modifica del CPC – Contratti elettronici ed esenzione dei testimoni

Luglio 21, 2023

Legge n. 14.620/2023 ha apportato un'importante novità alle disposizioni transitorie in materia di esenzione dai testimoni nei contratti elettronici.

QQuanto è importante il testimone?

In Brasile non esiste un obbligo generale di avere testimoni in un contratto. L'espressione della volontà delle parti coinvolte e il rispetto dei requisiti legali per la sua formazione determinano principalmente la validità di un contratto. I contratti possono essere validi anche se non sono presenti testimoni al momento della firma.

Secondo l'articolo 784, comma III, del codice di procedura civile, se le parti firmano la scrittura privata alla presenza di due testimoni, questa diventa titolo esecutivo.

In altre parole, ciò implica che il documento in questione può fungere da base per un’esecuzione giudiziaria, semplificando il processo di recupero crediti o di adempimento degli obblighi.

Secondo il codice di procedura civile, il titolo esecutivo è un atto che ha forza esecutiva, cioè ha la capacità di supportare direttamente un'esecuzione giudiziaria, senza necessità di un processo conoscitivo preventivo per dimostrare l'esistenza e l'esecutività dell'obbligazione. .

Pertanto, la firma di due testimoni conferisce al documento una presunzione di veridicità e liquidità, il che facilita il processo esecutivo. Questi testimoni attestano l'autenticità delle firme e l'esistenza del contratto, fornendo maggiore certezza giuridica al documento.

Qual è la novità apportata dalla Legge 14.620/2023?

In questo senso, la novità apportata dalla Legge 14.620/2023 è stata l’inclusione del § 4 nell’articolo 784, che esenta i testimoni dai contratti elettronici:

Nei titoli esecutivi costituiti o attestati con mezzi elettronici è consentito qualsiasi tipo di firma elettronica prevista dalla legge, rinunciando alla necessità di firme testimoniali quando la loro integrità viene verificata da un fornitore di firma.

Ciò significa che, con questa novità legislativa, i contratti firmati elettronicamente, tramite fornitori di firma digitale, non necessitano di testimoni e, di conseguenza, sono considerati titoli esecutivi.

Inoltre, è importante chiarire che la Misura Provvisoria n. 2.200-2/2001 regola la validità delle firme elettroniche, rafforzando il §2 dell'art. 10 che sono valide non solo le firme apposte con certificato digitale, ma qualsiasi altra forma di firma elettronica, purché accettata dalle parti, e sia possibile dimostrare la paternità e l'integrità del documento.

La nuova norma è entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Legge, ovvero dal 14/07/2023.

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