Il mercato assicurativo brasiliano sta attraversando un periodo di consolidamento normativo con l'emanazione di... Legge No. 15.040 / 2024Ciò ha conferito maggiore profondità al trattamento giuridico delle riserve tecniche. Questi strumenti, essenziali per garantire la solvibilità delle compagnie di assicurazione e la tutela degli assicurati, ora godono di un riconoscimento formale nella legge, consolidando principi precedentemente dispersi in diverse normative e rafforzando la trasparenza, l'equilibrio attuariale e la mutualità del sistema.
Le riserve tecniche, dette anche accantonamenti tecnici, costituiscono l'importo finanziario che l'assicuratore deve mantenere per far fronte a futuri sinistri e obblighi assunti nei contratti di assicurazione. Funzionano come passività attuariali, garantendo liquidità e solvibilità a fronte dei rischi assunti. La legge 15.040/2024 non ridefinisce le modalità di calcolo di tali riserve, che rimangono di competenza del SUSEP e del CNSP, ma ne riconosce legalmente l'importanza, soprattutto nei contratti di assicurazione sulla vita, e stabilisce norme a tutela dell'assicurato, come la restituzione delle somme versate durante i periodi di carenza, come previsto dall'articolo 118, §3, e il diritto del beneficiario alla riserva matematica in caso di suicidio nei primi due anni di contratto, secondo l'articolo 120, §5, e il precedente STJ 610.
È fondamentale comprendere che l'impatto delle riserve tecniche dipende dal regime finanziario adottato. Nel regime di semplice distribuzione, tipico delle assicurazioni collettive tradizionali, i premi versati dagli assicurati in un dato periodo finanziano i sinistri che si verificano nello stesso intervallo, senza la formazione di una riserva matematica individuale. Il premio viene integrato in un fondo comune, consumato dal rischio collettivo, che può generare adeguamenti in base all'andamento dei sinistri del gruppo. Nel regime di capitalizzazione, comune nelle assicurazioni individuali a lungo termine e nei piani pensionistici integrativi, ogni assicurato accumula una propria riserva matematica, costituita da premi versati, interessi attuariali e tabelle biometriche, garantendo il pagamento futuro del capitale assicurato o della prestazione di sopravvivenza, con un minor rischio di squilibrio. Tra questi due estremi, il regime di distribuzione del capitale combina elementi di entrambi, costituendo accantonamenti tecnici solo al verificarsi di un sinistro, garantendo il pagamento futuro di prestazioni specifiche, ma senza la formazione di risparmi individuali preesistenti. Questo modello è ampiamente utilizzato nelle assicurazioni vita a termine, nelle assicurazioni collettive e nei piani di invalidità.
Sebbene la Legge 15.040/2024 rappresenti un passo avanti consolidando i principi di solvibilità, equilibrio attuariale e tutela degli assicurati, permangono lacune interpretative, soprattutto nelle polizze collettive che richiamano il modello del "falso gruppo", in cui la mutualità legittima è fragile e aumentano i rischi di squilibrio tecnico. Inoltre, la legge avrebbe potuto specificare con maggiore chiarezza le distinzioni tra i regimi finanziari, evitando confusione tra gli assicurati e gli operatori di mercato.
In sintesi, la Legge 15.040/2024 rafforza l'obbligo delle compagnie di assicurazione di mantenere riserve tecniche sufficienti e formalizza i principi regolamentari a tutela degli assicurati, ma non sostituisce la regolamentazione tecnica della SUSEP (Sovrintendenza delle Assicurazioni Private). Per gli assicurati, gli avvocati e gli operatori di mercato, la lezione principale è che non basta pagare il premio: è fondamentale comprendere come esso venga gestito e tutelato dall'attuale regime giuridico e attuariale, che garantisce sicurezza e prevedibilità di fronte ai rischi assunti dalle assicurazioni sulla vita.
Articolo di Amabile Satiro Vitalino
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